Il mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica

Author
Camassa, G.
Published in
Annali della facolta di lettere e filosofia Universita di Perugia
Year
1976
Subject
LAWS
Language
Italiano
Category
C7 Philosophy
Archive number
477

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CAMASSA IL MUTAMENTO DELLE LEGGI NELLA PROSPETTIVA PITAGORICA | aye $" Annali della facolta di lettere 6 filosofi Universita di Perugia, 14 - 1976/77 - p.457-471 " Camassa G., Il mutamento delle leggi nella prospeltiva pitagorica (a proposito di Giamblico, Vita Pitagorica 176) : AFLPer XIV 1976-1977 457-471. ° : Camassa G., fl mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica ; cf. N° 2482, : ... j'aurois desire... qu'avant que la constitution fût ébranlée on eût le tems de se convaincre que c'est surtout la grande antiquité des Loix qui les rend saintes et vénérables, que le Peuple méprise bientôt celles qu'il voit changer tous les jours, et qu'en s’accoutumant à négliger les anciens usages sous prétexte de faire mieux, on introduit souvent de grands maux pour en corriger de moindres. (J.-J. Rousseau, Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes. Dédicace). Tlept tot Tludayopelov Blov Giamblico ci conserva, com'è noto, un importante passo delle Nei capitoli 174-176 del Iludayopıxal dropdasıs di Aristosseno (1) (DK 58 D 3 = fr. 33 Wehrli); particolarmente significativa è la sezione in cui viene riassunto l'atteggiamento dei pitagorici verso la legge: perá Se +d ze Hal td Satudviov mActorov motetodar Adyov yovéwy te Seïôv xal vépev, xal tobtav brhxoov abrdv xatacxeudtew, pù rotes, GAA rrercei- : { (1) Per uno studio d’assieme delle IIudayoptxal éropéoes v. MEWALDT, De Aristoxeni Pythagoricis sententiis et vita Pythagorica, Diss. Berlin 1904; DELATTE, Essai sur la politique pythagoricienne, Liège-Paris 1922, pp. 42-56; TÄGER, De Aristoxeni libro Pythagorico, Diss. Göttingen 1922 (dissertazione inedita che ho ottenuto da Göttingen e di cui si pud leggere un dettagliato sommario in « Jahrb. Gott. philos. Fak. » 1923, pp. 24-25) e WEHRLI, Die Schule des Aristoteles. II, Aristoxenos, Basel-Stuttgart 1967’, pp. 57-62. Non si può purtroppo stabilire con certezza se Giamblico!

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cuévoc. xaddrou St dovro Setv ÜnoAauBéverv undev elvar peilov xaxdv avapylas: od yap mepuxévar tov &vdpwrrov diacatecdar unôevèc énireggere il ptxp@ di F in paxpó (p. 98, 21), sulla base di un passo aturoüvroc. Td pévery tv rois matplouc ESect te xal vouluorc edoxlpatov ol &vSpeg Exetvor, xv $ pınp@ xelpo éErépwv 7d yap padlug dnonmndav and rüv brapyévtwy vópov xal olxelouc elvar xatwvotoulag obdapdic elvat Caronda a difesa delle proprie leggi. L'emendamento di Deubner aiupopov obdé duTnptov. xav f uixpò yelpw érépwv, nel contesto del cap. 176 della VP (al pari della formula riportata da Stobeo), ponga all’interprete 458 Cosi suona il testo di una parte dei capp. 175-6 nell’edizione curata da Nauck (Petropoli 1884 [Amsterdam 1965]), che si attiene al Laur. 86, 3 (F), forse il capostipite dei codici a noi per- 459 di Diodoro (XII, 16, 3) in cui sono illustrate le misure prese da fu accettato da Wehrli, che giunse ad estenderlo allo stesso passo di Stobeo (p. 18, 21)(5). E non v'è dubbio che la proposizione problemi esegetici di un qualche rilievo, come dimostra l’insistenza con cui gli studiosi son tornati, ora più ora meno diffuvenuti (2). Stobeo cita Aristosseno {IV 25, 45 -Hense = DK 58 samente, sul passo di Giamblico. D 4 = fr. 34W.) in una versione più stringata (e comunque solo in certa misura tale, ove si tenga conto di IV 1, 49 H. = DK 58 D 4 = fr. 35 W.), ma sostanzialmente analoga: &x av ricienne quindici anni prima che fosse data alle stampe l'edizione della VP curata da Deubner (e dunque non ‘doveva nep- "AptoroËévou IMudayopızav &nopdoeuv. Mera td Delov xat Satudviov pure prender in esame la possibilità di emendare il testo trà- TheTotov moretta. Adyov yovéwy te xal vépov (3) ph rhxorós, &AAX dito), non dissimulava la meraviglia suscitata nel lettore dalla mentatevpivwe Eautov mpdc talta rapacoxevatovta. td Léverv <év> tol dichiarazione di fedeltà a tutti i costi alle tradizioni avite (6), Delatte, che pubblicava il suo Essai sur la politique pythagonatplots EXecl te xal vdpotc ¿Soxipalov, el xal pep yelpw Tüv Eréma era propenso a vedere una limitazione a tale estremo conserpav ely. vatorismo proprio nell'espressione x&v À kıxp@ xelpw érépwv: Nella sua edizione della Vita pitagorica di Giamblico (Lipsiae «On peut supposer, il est vrai, qu'en s'inspirant d'un tel 1937 [Stutgardiae 1975])(4), Deubner riteneva opportuno corprincipe il sera toujours loisible aux Pythagoriciens de rejeter les améliorations proposées, sous le prétexte qu'elles n'offrent qu'un léger avantage. Mais on peut aussi leur accorder le bénégesse direttamente Aristosseno: Cobet aveva sostenuto che i capp. 209-213 della VP deriverebbero in realta da un rimaneggiamento neo-pitagorico di Aristosseno affine ad Ocello Lucano (cfr. al riguardo Harper, Ocellus Lucanus, Berlin 1926 [Dublin-Ziirich 19667], p. 134 e sgg.); richiamandosi alla sua dimostrazione, Lévy (Recherches sur les sources de la légende de Pythagore, Paris 1926, p. 45, n. 4) ammoniva a non riportare in blocco alle TIuSayoprxat dnogkoeız le presunte sezioni aristosseniche di Giamblico e a non seguire acriticamente su questa via Rohde, Mewaldt e Bertermann. Per un più sereno giudizio v. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, tr. ingl. riv. e ampl., Cambridge Mass. 1972, p. 101 e n. 17. (2) Deubner (Praef. all'ed. crit. cit. subito dopo nel testo, p. V) asseriva con decisione, sulle orme di Pistelli, che F fosse l'archetipo di tutti i codici di Giamblico. (3) Stobeo ha vézev, Giamblico véuov. Nauck riteneva opportuno uniformare il testo di Giamblico a quello di Stobeo (v. supra); contra DEUBNER, Bemerk. z. Text der Vita Pythagorae des Jamblichos, « Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin », phil-hist. KI. 1935, p. 671. (4) La ristampa è curata da U. Klein, che vi ha premesso utili Addenda (pp. XX-XLII). fice de la sincérité et croire que des réformes qui présentaient de grands avantages sur les traditions ou les lois existantes étaient prises en sérieuse consideration » (7). Al fine di chiarire le ragioni per cui i pitagorici rigettavano in linea di principio — ma non necessariamente nella pratica — (5) Nel suo commento ai frr. 33 e 34 di Aristosseno, WEHRLI, op. cit., p. 59, non illustra le ragioni che lo hanno indotto ad estendere l’emendamento di Deubner a Stobeo. Diels a 58 D 3 e D 4 (1 469,17 e 23) accoglieva, naturalmente, la lezione dei manoscritti di Giamblico e di Stobeo; Kranz (Nachtrag, 504, 24-25) si & limitato a registrare le correzioni proposte. Sia Maddalena (/ Pitagorici, Bari 1954, p. 297) che la Timpanaro Cardini (Pitagorici. Testimonianze e frammenti. III, Firenze 1964, p. 296) seguono Diels senza prendere in considerazione gli emendamenti di Deubner e Wehrli. (6) Op. cit., p. 53. (7) Loc. cit.

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le riforme politiche; Delatte si richiamava quindi ad un notissimo passo della Politica (1268 b 25 sgg.) in cui Aristotele discute della opportunita di mutare le leggi patrie e conclude la sua disamina affermando che la modificazione si giustifica solo se il vantaggio che ne deriva sia ragguardevole, mentre, in caso . contrario, si dimostra unicamente dannosa. Dopo Delatte, si soffermarono brevemente sul capitolo 176 della Vita pitagorica Mühl (8) (solo per notare le analogie fra le tesi dei pitagorici in fatto di leggi e i provvedimenti attribuiti a Caronda nel brano già menzionato di Diodoro), Rivaud (9) e, quando ormai l'edizione di Deubner era stata pubblicata, Minar, che non accoglieva l’emendamento proposto e, a ragione, affer, mava: «It is not justifiable to tone down or explain away the remarkable sentiment that the possible inferiority of prevailing laws is no reason for changing them. Delatte wishes to interpret literally the words "a little inferior” and suppose that “reforms which presented a great advantage over existing traditions or laws were taken into serious consideration”; but the main point is that there are no reforms which offer great advantages, and small changes are dangerous because they might lead to greater ones » (10). Le notazioni di Minar, pur nella loro stringatezza, rimangono un punto fermo nella storia dell'esegesi del passo di Giamblico: piuttosto che interpretare riduttivamente le tesi dei pitagorici in materia legislativa e anziché correggere il testo tradito onde renderlo coerente con quella che si presume essere la filosofia politica del sodalizio magno-greco, lo studioso americano riconosce alla radicale e conseguente proposizione del capitolo 176 il significato che essa pretende di avere. In anni più vicini a noi, von Albrecht, l’ultimo editore della VP di Giamblico (Turici et Stutgardiae 1963), ha abbandonato l'emendamento di Deubner (p. 176,21) per tornare al pxp@ di F, senza peraltro fornire una giustificazione di tale scelta ( 11), mentre Maddoli, in uno stimolante intervento sul cap. 56 della Vita di Pitagora di Porfirio, ha ribadito con vigore la necessità di accettare il uıxp@ del Laur. 86,3, ma non si è purtroppo spinto, nell’interpretare il passo in questione, oltre le argomentazioni di Delatte (12). Come risulta dal rapido esame delle esegesi di cui & stato fatto oggetto il capitolo 176 della VP, le considerazioni svolte da Delatte e l'emendamento proposto da Deubner (anch'esso, ovviamente, un tentativo di comprendere la sostanza teorica del 4 (8) Die Gesetze des Zaleukos u. Charondas, « Klio» 22, 1929, p. 436. Mühl credeva di poter affermare che alla dichiarazione teorica riferita da Giamblico e Stobeo i pitagorici fossero giunti riformulando i principi ispiratori della legislazione di Zaleuco e Caronda. V. anche, dello stesso autore, Untersuchungen zur altorientalischen u. althellenischen Gesetzgebung, « Klio » Beih. 29, Leipzig 1933 (Aalen 1963), p. 89. (9) Platon et la « politique pythagoricienne », Mélanges Glotz II, Paris 1932, p. 785. Non più che un rapido cenno all'atteggiamento dei pitagorici verso la legge in BONNER-SMITH, The Administration of Justice from Homer tó Aristotle 1, Chicago 1938 (New York 1968), p. 75; v. ora anche TRIANTAPHYLLOPOULOS, "Apyaîa ‘EAnvind Abe I, "Ad jvat 1968, p. 38, n.3 e Rechtsphilosophie u. positives Recht, in Symposion 1971 (Vortr. z. griech. u. hellenist. Rechtsgesch., in Gemeinsch. m. J. Modrzejewski u. D. Nörr herausg. von H. J. Wolff), Köln-Wien 1975, p. 29. Sul rapporto fra il conservatorismo politico dei pitagorici e la loro visione della legge, documentata da Aristosseno, cfr. J. FERGUSON, Utopias of the Classical World, London 1975, p. 47. (10) Early Pythagorean Politics in Practice and Theory, Baltimore 1943, p. 101. 461 4 (11) M. von Albrecht non fa parola dell'emendamento di Deubner. Tut: tavia, andra tenuto presente che l'ultimo editore della VP afferma (n. 14 all'Einl.) di non ritenere necessario soffermarsi sui problerhi posti dalla tradizione manoscritta se non quando le divergenze del testo da lui stabilito rispetto a quello di Deubner richiedano delucidazioni. Se ne desume che «xp, secondo von Albrecht, andrà accettato senza riserve. Nel recensire questa edizione della VP di Giamblico, Walter Burkert ha brevemente discusso il capitolo 176 e, con il consueto acume, ha asserito (« Gnomon » 37, 1965, p. 24): « Die Ubereinstimmung von Iamblich- und Stobaiosiiberlieferung drängt zu der Vermutung, daß Iamblich mxpÿ vorfand und abschrieb, doch die Frage, was Aristoxenos geschrieben hat, ob das schneidende Paradoxon oder die gutgemeinte Harmlosigkeit seinen Tludayopexal &rogdasıs eher entspricht, ist von solcher Tragweite, daß man nicht ohne Erläuterung darüber hinweggehen sollte». Con queste pagine spero di aver fornito una soluzione proprio a tale problema. | (12) Pitagora a Locri in Dicearco: un aneddoto di ortodossia «politica « Annali dell’Università di Lecce. Facoltà di Lettere e Filopitagorica, sofia » 5, 1969-1971 (ma 1973), p. 57, n. 17.

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testo) restano i poli attorno ai quali seguita a ruotare il dibattito apertosi fra gli studiosi moderni. Una nuova esegesi del passo deve quindi misurarsi innanzitutto e con l'una e con l'altra visione (non importa se esplicita o implicita) del problema del mutamento delle leggi nella prospettiva pitagorica. E per rispettare anche l'ordine cronologico sarà bene discutere in primo Quindi lo Stagirita solleva una serie di interrogativi circa la modificazione delle leggi e promette di ritornare sul tema, anche se, purtroppo, non rispetta l'impegno — almeno nella come andranno spiegate? Newman (The Politics of Aristotle II, Oxford 1887 [New York 1973], p. 307) aveva già rilevato che con ogni probabilità lo Stagirita, impostando il problema del mutamento delle leggi, riferisce il punto di vista dei pitagorici Lo studioso belga riluttava di fronte all'idea che i pitagorici si facessero sostenitori di un conservatorismo così estremo la possibilità di modificare le tradizioni e i da non ammettere al riguardo e, a conferma della sua tesi, richiamava il brano costumi aviti; pertanto attribuiva alla proposizione concessiva di Stobeo parallelo al capitolo 176 di Giamblico (14). L'opinione xdv f pupi yelpw érépov un valore tale da lasciare aperta la dell’illustre commentatore della Politica mi pare senza meno da strada ad un qualche mutamento delle leggi esistenti, almeno nel caso in cui il vantaggio che ne sarebbe derivato fosse apparso molto consistente. Restavano solo da chiarire le motivazioni di una presa di posizione in apparenza così radicale. Delatte ricorreva a tal fine al luogo classico della Politica (1268 b 251269 a 28) di cui si è fatta menzione, e che ora converrà esami- (13) Su questo fondamentale passo della Politica, cfr. anzitutto BARKER, The Political Thought of Plato and Aristotle, New York 1906 (1959), p. 325 e sg. e Hırzeı, Themis, Dike u. Verwandtes, Leipzig &ropodor yép tives métepov BhaPepóv À cuppépov tale méieor To xıveiv todo rarploug véuouc, dv fi tic Aoc Bedricov. Siórmep où fábtov mo AcyOéver taxd ouyxwpeiv, elmep wh ouupéper xıveiv, Evdéyerar 8° elo- &x „ev odv Tobrwv gavepdv Ste xevytéor xal rivès xal mote tiv vópov elalv. &Mov SÈ rpérov Emtaxorovow edAafelac Av SéEetev elvar odie. brav yap I td uèv BéAtiov puxpóv, +d 8’ Oiler ebyepög Abe tods vépouE patiov, pavepdv e tartov Évlac duapriac xal rav vouoBerüv xal un apyévtwv: où yap Tosoltov MhpeAfoetar xıynaas Baov PdaBhoetat vol &pxovarv éneufeiv ¿Brobelc. petSos Sé xal td mapddetypa To repl lie texyvav ob yap Syotov Td xıveiv téxvyv xal vouov è yap vépoc loyby oddeulav Eyer mpds Tè reldeoda: map td EBos, tolto 8’ ob ylverar el ni un Sid ypóvov tAñrboc, Gore To pedi petaPdArew Ex riv ss Suvapty. vépou Tod Thy ori morety &aBev vouav ele Ertpous vémoug xaivobc 1907 (Hildesheim 1966), p. 363 (dove viene fugacemente ma incisivamente delineato lo sfondo su cui occorre proiettare la tesi dello Stagirita che è necessari o correggere le leggi grossolanamente arcaiche); fra i contributi più recenti, v. BRAUN, Népor dxtvytor, «Jahresh. d. Österr. Arch, Inst.» 40, 1953, coll. 144-150 nare dettagliatamente: grossolanità, debbono essere modificate, così conclude: Politica (13). ‘Le analogie fra le tesi attribuite ai pitagorici nel passo di Giamblico e le dichiarazioni di Aristotele sono innegabili. Ma luogo la tesi di Delatte. nyeiodal tivag vópov Aúctv À moderelag dc xowdv &yabév. E Aristotele, dopo aver ammesso che il mutamento garantisce il progresso delle téyvat (fra cui sembrerebbe rientrare anche la stessa politica) e che alcune leggi, stante la loro primitiva 463 enSé (che prende le mosse da un attento esame di Thuc. III 37,3 e VI 18, 7); RITTER, « Naturrecht » bei Aristoteles, Stuttgart 1961, p. 23 e sgg. = Metaphysik und Politik, Frankfurt/Main 1969, p. 160 e sgg. (cui si rinvia anche per un esame degli altri passi della Politica e dell’Etic a Nicomachea nei quali Aristotele discute il ‘rapporto consuetudine-legge); H.J. WoLrr, Gewohnheitsrecht und Gesetzesrecht in der griechischen Rechtsauf fassung, ora in BERNEKER (Hrsg.), Zur griechischen Rechtsgeschichte, Darmstadt 1968, p. 111 e n. 33; AUBENQUE e WEIL, in La « Politique » d'Aristote , Entret. Hardt XI, Vandoeuvres-Genéve 1965, pp. 109 e 176; Quass, Nomos u. Psephisma, München 1971, p. 20 e sg.; DE ROMILLY, La loi dans la pensée grecque, Paris 1971, p. 220 e sgg.; Núrr, Rechtskritik in der römischen Antike, « Abh. Bayer. Akad. d. Wiss. », phil-hist. KI., N.F..H. 77, München 1974, pp. 21 e 31 sg: Erre, Das Gesetz als Problem der politisch en Philosophie der Griechen, «Gymnasium » 83, 1976, p. 321. In generale, sulla posizione di Aristotele circa i véuor cfr. anche BIEN, Die Grundlagen der politischen Philosophie bei Aristoteles, München 1973, pp. 223 sg., 226 sg. 238 sgg. Di scarsa utilità per il nostro tema è il vecchio lavoro di BENVENUTO DONATI, Dottrina pitagorica e aristotelica del diritto, Modena 1911 (il luogo della Politica viene discusso alle pp. 40 sgg.). (14) Mette conto di segnalare che già NEWMAN, op. cit. II, p. 307 e sg. raccoglieva una ricca documentazione sul tema del rispetto e della venerazione delle leggi e citava, fra l’altro, i passi di Diodoro e Stobeo analizzati infra nel testo.

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condividere e dovra essere al più precisata tenendo presente che i pitagorici sono unicamente una delle parti in causa e che dunque, come in altri casi, la formula &ropoücl rıves viene utilizzata da Aristotele per riassumere un dibattito in corso o le difficoltà incontrate da quanti si sono cimentati con un deter: minato problema (cfr. Bonitz, Index Aristotelicus, Berlin 1870 [19617], s.v. &ropeiv). Del resto, chi altri se non coloro di cui Giamblico (Aristosseno) riporta i precetti possono essere i sostenitori della conservazione pura e semplice (elrep ph ouupéper xweîv) nel passo della Politica? Ma v'è di più: nel dare una risposta, sia pure provvisoria, al quesito posto a 1268 b 25-28, Aristotele non sembra discostarsi dalla lettera della rigida formulazione riferita da Giamblico e Stobeo se asserisce che, qualora il vantaggio derivante dal mutamento legislativo sia esiguo (Stav yap A to uèv Bérriov puxpév), non si dovrà introdurre la trasformazione, perché cid significherebbe abituar gli uomini ad abrogare con superficialita le leggi, e se, a conclusione della sua analisi, sostiene che il passare facilmente (é¢8lw¢) dalle leggi esistenti ad altre, nuove, equivale ad indebolire la forza del diritto. E tuttavia la similarità delle tesi sostenute dai pitagorici e dallo Stagirita non appare tale da consentire a Delatte di omologarle e di sovrapporle. Se Aristotele subordina il mutamento delle leggi ad un calcolo dei vantaggi e degli inconvenienti che ne possono derivare e dunque vede nell'opportunità la condizione (8tav) per concedere il proprio assenso a che sia modificato l'ordinamento giuridico di un determinato paese, nel passo di Giamblico, per contro, il nesso concessivo (x&v) sottolinea la inammissibilità di qualsiasi trasformazione, per piccola che sia, dei costumi e delle tradizioni avite. La differenza fra le due valutazioni non è affatto trascurabile e comunque non autorizza l'interprete moderno a distorcere il senso dell’affermazione di principio attribuita ai pitagorici in nome di opzioni non suffragate dal testo. D'altronde, non si può negare che le affinità, anche terminologiche, fra i due passi permangano. Sembra legittima, a questo punto, l'ipotesi che Aristotele reimpieghi le tesi dei pitagorici, ma le adatti al suo sistema teorico. Per un verso lo scarto fra l'iniziale elrep pù cuppépet xtvetv ed il criterio 465 distintivo cui lo Stagirita si attiene per risolvere il problema del mutamento delle leggi consente di cogliere, nel contesto stesso della Politica, la distanza fra la posizione dei pitagorici e quella di Aristotele, per l’altro il necessario’ confronto fra le tesi attribuite agli esponenti del sodalizio magno-grec o nel passo di Giamblico e la soluzione prospettata dallo Stagir ita permette di comprendere come questi non sia restato indiff erente dinanzi alla estrema conseguenza dell'argomentazione pitagor ica, ma l'abbia accolta, riformulandola, nella Politica. Non si intende, con ciò, negare che, di norma, Aristosseno abbia fortemente risentito dell'influenza dell’Accademia e del Peripat o nel redigere anche le IuSayopwxal &ropdoew (15) né, quindi , sarebbe lecito escludere, in prima approssimazione, l'ipotesi che nel capitol o 176 della VP siano utilizzati schemi concettuali presi in prestit o da Aristotele (16); resta però il fatto che le argomentazio ni dei pitagorici e dello Stagirita non possono essere sovrap poste (manca, infatti, nel brano di Giamblico quella valuta zione di opportunità che costituisce il tratto caratteristico del passo gia discusso della Politica), anche se consimili si rivelano le unità da cui sono formate (xiv $ puxpú xelpw étépov — Bray yap Î cè Hiv BéAriov prxpóv..... ; td yao fadlwc dronnday ¿md riv brapyév rov vóuoy xal olxeloug elvar xatvoroutac..... — Gore td paste perafdaAew &% tHv Ünapyévrov véutov ele étépous vopouc Xaætvodc... ...... ). D'altro canto, Aristotele non identifica affatto la sua posizione con quella degli anonimi, ma riconoscibili, sostenitori della mera conservazione delle leggi patrie e così ci consente di cogliere, sia pure per differenza, la specificità delle tesi pitagoriche. Gli elementi di cui dispone lo studioso del pitago rismo sono assai scarsi — ma proprio per questo egli dovrà resistere alla tentazione di riportare anche le pallide tracce di una genuina (15) Per questa tesi cfr. POHLENZ, Td mpéxov, « Nachr. d. Ges. d. Wiss. zu Gott. » 1933, p. 71 = Kleine Schriften I, Hildesheim 1965, p. 118; WEHRLI, Op. cît., p. 58 (ma sulle sue argomentazioni sono comunque da leggere le acute pagine di MARIA TIMPANARO-CARDINI, op. cit. III, p. 272 e sgg.); STARK Aristotelesstudien, Miinchen 1972, p. 77. Esemplare la valutazione della testimonianza di Aristosseno in BURKER T, op. cit., p. 107 e sg. (16) Tale era appunto l'opinione di Täcer, op. cit., p. 37 e Sg.

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riflessione politica della scuola magno-greca ad una presunta matrice platonica e aristotelica (17). Commentando la sezione dei Ilpootpia vóuov attribuiti a Zaunicamente ammettendo un'analoga ispirazione etico-politica ed leuco in cui si insiste sul dovere di obbedire fedelmente alle leggi esistenti, ma viene contemplata anche, pur se a ben prepseudoepigrafi più tardi, dove fu presentata quale patrimonio di singole personalità (fra cui gli stessi Zaleuco e Caronda, con- 466 467 è noto, d'altronde, che l'elaborazione dottrinale definita da Aristosseno come pitagorica tout court venne riutilizzata in scritti cise condizioni, la possibilità di mutarle (Stob. IV 2, 19 p. 126, 19—127, 4 Hense = p. 228, 4-10 Thesleff; Stob. IV 2, 19 p. 127, 12-19 H. = p. 228, 16-21 Th.), Delatte asseriva: siderati, con palese anacronismo, discepoli di Pitagora) (21) piut- « Le point de vue adopté par le législateur qui composa ce spettato in termini ben diversi nel capitolo 176 della VP di Giamblico e nel Proemio di Zaleuco. Préambule pourrait paraître s'écarter quelque peu des doctrines pythagoriciennes sur ce sujet. Nous avons vu... que les Pytha.goriciens conseillent de conserver les lois établies, même si elles sont un peu moins bonnes que d'autres. Ici, au contraire, on permet de chercher à les amender. II est vrai qu'on dresse une barrière bien dangereuse devant les amateurs d'innovations. Au fond, le principe reste donc le même » (18). Nessuno vorrà mettere in dubbio che fra il Proemio di Za- Jeuco (o quello di Caronda)(19) e le Tludayopıxal &ropdaetc sussistano analogie concettuali e terminologiche(20) spiegabili tosto che della scuola nel suo complesso (22); ciò non toglie, tuttavia, che il problema del mutamento delle leggi venga' pro- Basti, qui, citare una parte del testo riportato da Stobeo (IV, 2, 19 p. 126, 19—127,2 H. = p. 228, 4-8 Th.): röv Sì xeévoy vouwv Edy tig Sox) wh xadibc xetodat, peraridivor emt rd Péhriov pevévray Sé, xetévoug mivrag mevbapyetv: vôpouc où xaXdv old tn’ dvdpanav piv Arrächer tods auupépov: Und St véuou BeArlovog ATrapevov xataxpareioda xal xardv xal œuupépov. Mentre in Giamblico ogni modificazione, anche la più piccola, delle tradizioni e dei costumi aviti viene rigidamente negata, nei [pootwm esiste uno spazio, pur limitato, per introdurre il mutamento (23). (17) Del resto, per limitarci ai capp. 174-76 della VP di Giamblico, le teorizzazioni relative all’onnipotente preveggenza divina, riconducibili alla più antica tradizione pitagorica (cfr. DE VocEL, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Assen 1966, p. 183), sono strettamente connesse all'atteggiamento assunto verso le leggi e le tradizioni. Veniamo ora all'emendamento di Deubner. L'editore di Giamblico si basava, come si è già detto, sul brano di Diodoro in cui vengono passate in rassegna le misure legislative di Caronda per correggere il pixpq@ di F in paxp@.E se Zaleuco e Caronda venivano (19) Sui Proemi di Zaleuco e Caronda (editi e commentati anche da arbitrariamente ricollegati a Pitagora da una tradizione in cui era visibile l'intento di interpretare la storia della Magna Grecia ad ius pertinentes, Milano 1925 [Roma 1965], pp. 207-220) cfr. DELATTE, Op. si dovrà senza meno concedere che la prassi legislativa loro attri- (18) Op. cit., p. 194. ARANGIO Ruiz e OLIVIERI, Inscriptiones Graecae Siciliae et Infimae Italiae cit, pp. 177-202; MUHL, art. cit. pp. 444-7; CracerI, Storia della Magna Grecia II, Città di Castello 1940 (Napoli 1976), pp. 29 sg, 41 sg. 48; CrisPo, Contributo alla storia della più antica civiltà della Magna Grecia, Tivoli 1940, pp. 129-134; DULL, TTpoolgua véuuv, in Studi... Albertario I, Milano 1953, pp. 317-333; THESLEFF, An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period, :« Acta Acad. Aboensis» Human, XXIV. 3, Abo 1961, passim e in Pseudepigrapha I, Entret. Hardt XVIII, Vandoeuvres-Genève 1972, pp. 68 e 85. Si vedano anche DUNBABIN, The Western Greeks, Oxford 1948, p. 71; Morrow, Plato's Cretan City, Princeton N.J. 1960, p. 555 e sg. e HUNGER, Prooimion I, Wien 1964, p. 30. (20) Secondo MEWALDT, op. cit., p. 45, il Proemio di Zaleuco sarebbe stato interamente composto riutilizzando le Tludayoptxal drogéoutc. come in tutto permeata dal magistero e dall'opera del filosofo, buita possa riflettere un'ideologia vicina a quella pitagorica. Niente impedisce, dunque, di ricercare nei provvedimenti presi da Caronda una controprova della filosofia politica attribuita (21) Come si sa, già Aristosseno (D. L. VIII 16 = fr. 43 W.) soste neva che Zaleuco e Caronda fossero stati allievi di Pitagora. (22) Cfr. WEHRLI, op. cit., p. 58. (23) La cosa non era del resto sfuggita a Ferrero, Storia del Pitagorismo nel mondo romano, Torino 1955, p. 126, n. 129 (cfr. p. 57, n. 184).

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agli esponenti del sodalizio magno-greco. Mettiamo quindi a contesti: che cosa potrebbe mai significare « I pitagorici ritenevano fronto il passo di Giamblico con il brano di Diodoro (XII, 16, giusto che ci si serbasse fedeli ai costumi e alle tradizioni 3-4 p. 373,22—374,1 Vogel = p. 66,7-11 Thesleff): avite, anche se fossero state molto peggiori di quelle altrui, 468 vd péverv dy tots ratploic Edeol te 469 Sia Se The droronlas riv vépev poiché l'allontanarsi con facilità dalle leggi esistenti e l’esser proxal vorluors ¿Soxipoloy of &vöpes Stdawae tobe vôpous è vopodérys. clivi ad introdurre innovazioni non sarebbe affatto conveniente né éxetvot, xdv h pupo yelpw érépovr mpocétake yap Ex mavtég Tpórov salutare »? Un mutamento delle leggi del proprio paese intro- To yap AgSlac éronndäv And Tüv neldeodar tH vópo, xdv $ mavtedotto quando esse siano di gran lunga inferiori a quelle altrui Srapydvrev vópov xal olxeloug elvat Abs xaxddg yeypappévoc: Ötopdoüv non è un mutamento che si esegua con facilità. Dunque, ¿ados xarvorouloas obdanis elvar auu.popov SÌ auvexópnos Tv xpetay Exovra presuppone pıxp@ xelpw érépwv (come conferma anche il passo oUSE cuThptov. Stopddcews. td piv yap Arraadaı della Politica prima analizzato). D'altro canto, nel brano di bd vouoBérou xardv elvar Ömeidu- Diodoro è ammessa, pur se a ben precise condizioni, la modifi- Rave, td St Grd iSiórov mavteAdic cazione dei vépot esistenti — il parallelismo con Giamblico si &ronov, xal el Ext tH oœuupépovre rivela, quindi, più apparente che reale. ylveran. Non si vuole con ciò sostenere che il pericolo mortale cui va incontro chi propone di mutare le leggi esistenti, secondo Entrambi i testi insistono sulla necessita di serbarsi fedeli quanto stabilito da Zaleuco e/o Caronda, e la proverbiale inaltealle leggi esistenti e sviluppano, a tal fine, un'argomentazione rabilità dei vópo: locresi (Demosth. XXIV, 139-141 (24); Polyb. XII, per assurdo; da quel momento in poi divergono nettamente, in 16) contrastino con la rigida conservazione delle leggi propuquanto, se in Giamblico viene fornita la ragione di tale precetto, gnata dai pitagorici (e del resto nel mondo greco sono numein Diodoro è ammessa, invece, l’eventualita di un mutamento rose le attestazioni relative alla immutabilità delle leggi, reale dei vöwor (secondo una prassi di cui sono illustrate le ragioni o auspicata che sia); tuttavia, ai fini della comprensione della ideologiche). L'occhio del lettore è naturalmente attratto non tesi riferita da Aristosseno e dell’accoglimento: o meno della tanto da quel che precede e segue, ma piuttosto da quella che correzione di Deubner, importa sottolineare che differente è la sembra una perfetta analogia fra x&v f pixp@ xelpw étépov e xàv } logica sottesa al passo di Giamblico (come pure a quello di NAVTEAGG xaxóg yeypappévos — un parallelismo guastato solo dal Stobeo) e al brano di Diodoro. Nel primo caso viene sostenuta inuixpò di Giamblico. transigentemente l’inammissibilità di qualsiasi mutamento dei co- La tentazione di far combaciare alla perfezione i due testi stumi e delle leggi patrie, anche nell’ipotesi prospettata come la è grande (e Deubner non vi ha resistito), anche perché la logica più favorevole al mutamento, nel secondo, per un verso si insisottesa alle due dichiarazioni sembra la stessa: bisogna serbarsi ste sul dovere di obbedire ai vépor e per l’altro vengono precifedeli alle leggi del proprio paese per grandi che siano le loro sate le modalità di un’eventuale modificazione delle leggi esipecche. Di qui l'emendamento dell’editore della VP (giustificato, forse, last but not least, dall'esigenza di ribadire l'intransigente conservatorismo dei pitagorici, che usciva come esangue e snaturato dal capitolo 176 della VP, specie nell’interpretazione che ne aveva proposto Delatte). Senonché, per giungere a correggere utxp@ in paxp& bisogna prescindere da quel che segue tanto in Giamblico quanto in Diodoro. Cominciamo dal primo dei due (24) Non andrebbe comunque trascurato il fatto che l'affermazione della superiorità delle antiche leggi è un luogo comune negli oratori, In generale, sul tema della conservazione e della difesa delle leggi avite v. J.W. Jones, Law and Legal Theory .of the Greeks, Oxford 1956, cap. VI e, ora, K.J. Dover, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle, Oxford 1974, pp. 306-309.

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stenti. Alla formulazione squisitamente teorica dei pitagorici fa riscontro, nel caso dell'estratto diodoreo (e dei IIpootua), la saldatura di una norma generale, che stabilisce la fedeltà incontizza le proprie aspirazioni a conservare, nel presente, lo status 470 dizionata alle leggi, e di una rigida regolamentazione della procedura da seguire per apportare modifiche ai vépot: gli esiti concreti potranno essere gli stessi, ma diversi appaiono così le coordinate intellettuali come il peso specifico delle argomenquo (25). Proviamo a sintetizzare i risultati ottenuti: 1) Non dovrebbero esservi piú dubbi circa il fatto che non e e tazioni svolte. Tentiamo ora di vagliare la specificità della tesi dei pitagorici restando fedeli alla tradizione manoscritta. L'argomentazione è evidentemente paradossale: per piccole che siano le modifiche da apportare alle leggi del proprio paese onde renderle omogenee a quelle altrui, il rischio del mutamento non andrà corso, poiché ogni alterazione dello status quo prepara il rivoluzionamento dell’ordine esistente. In questa prospettiva si giustifica il successivo sviluppo tó yep éadlwe dronndäv xrA. : solo se il mutamento che si dovrebbe introdurre appaia irrisorio o comunque di scarso rilievo, si potrà denunciare la leggerezza di chi è proclive a correggere le leggi... a ogni pie’ sospinto. Quello che viene postulato come il caso più propizio per modificare le leggi, in quanto pochissime sarebbero le variazioni da introdurre, si converte in una argomentazione a fortiori contro qualsivoglia mutamento. Con ciò si giunge al cuore dell'ideologia politica pitagorica e del suo « laboratorio teorico »: la massima oppordudri up RESVUCS lino prossime all’ottimo?); ma se si accetta l’idea secondo la i vópot per futili motivi; quindi non sarà lecito apportare modifiche di sorta alle leggi esistenti, né piccole né, a fortiori, grandi. E al mutamento incessante delle leggi viene contrapposta, attraverso l'equivalenza véuma—vôpot, una concezione del mondo che nella legge ama veder incarnata la forza della continuità e che nel sacro rispetto, mai venuto meno, delle consuetudini iposta- 2) Anche se & possibile che Aristosseno abbia spesso risentito dell'influenza dell’Accademia e del Peripato nello scrivere le sue opere sulla scuola pitagorica, almeno nel passo riportato 3) Aristotele, affrontando il problema del mutamento dei vépot, utilizza in parte le argomentazioni già svolte dagli esponenti del sodalizio magno-greco, ma Je riformula adattandole al suo sistema teorico. ARETES tunità offerta ai partigiani della trasformazione delle leggi è quale bisogna modificare le leggi ogni volta che esse mostrino insignificanti insufficienze, si dovrebbero cambiare incessantemente solo Giamblico, ma lo stesso Aristosseno scrivessero xäv $ pıxp@ xelpw Erkpwv (26). da Giamblico (come si desume dal confronto con la Politica) egli registra fedelmente le tesi dei pitagorici in materia di leggi. che vi siano solo minimi mutamenti da apportare (e non è qui, forse, implicita Ja sicurezza che le leggi « pitagoriche » si rive- 471 weAA (25) Quanto ai motivi ideologici che sono alla base del culto dei vépipia mero e degli &ypapor vóno: nel V e IV secolo, Hirzel aveva scritto pagine fondamentali nel suo "Aypxgoc vépos, Abh. d. phil-hist. Cl. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wiss.», XX. 1, Leipzig 1903, p. 44 e sgg. (e sull'argomento v. ora OstwaLp, Was there a Concept &ypapog vipoc in Classical Greece?, in Exegesis and Argument. Studies ..Vlastos [a c. di E.N. Lee, A.P.D. Mourelatos, A.M. Rorty], « Phronesis » Suppl. Vol. I, Assen 1973, pp. 70-104). Non è qui purtroppo possibile prendere in esame le tesi di Platone in materia di stabilità degli #%m e dei véuor (i passi principali del Politico e delle Leggi sono raccolti e discussi, ad es., da BARKER, Greek Political Theory. Plato and his Predecessors, London 1960* [1918'], pp. 320 sgg., 348 seg. e da DELATTE, op. cit., p. 54): su questa tema v., da ultimo, E. WotF, Griechisches Rechtsdenken IV, i e IV, 2, Frankfurt/Main 1968 e 1970, nonché HENTSCHKE, Politik u. Philosophie bei Plato u. Aristoteles, Frankfurt/Main 1971. (26) Credo che le considerazioni qui svolte consentano di avviare a soluzione il problema che Burkert ha posto in termini quanto mai perspicui (v. supra, n. 11).