Le leggi suntuarie di Siracusa

Autore
Brugnone, A.
Pubblicato in
La Parola del Passato
Anno
1992
Argomento
ZALEUCOS
Lingua
Italiano
Categoria
C15 Politica
Numero d'archivio
1842

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SRUGNONE vga En YA Ok"YLW(mNIRSonWSAW<NAa1) BRUGRoNE, À A. | ..... Direttore: GIOVANNI PUGLIESE CARRATELLI, Consiglio direttivo: Lùfcr-BescHi, Francesco De MARTINO, SERGIO DONADONI, FRANCESCO GABRIELI, EUGENIO GAIN, MARCELLO GIGANTE, ALBERTO GRILLI, Mario ATTILIQ«LÉVI, GIANFRANCO MADROLI, FAUSTO ZEVI. Redazione: Pia LE LEGGI SUNTUARIE DI SIRACUSA pe-Finıo, RAFFAELLA PIEROBON, MARISA TORTORELLI GHIDINI. Le leggi suntuarie in vigore a Siracusa, nella tradizione in nostro possesso, non sono legate, in modo evidente, ad una precisa realtà storica, tuttavia un più attento esame di questa tradizione potrebbe farci intravedere la situazione in cui erano maturate. La legge che colpisce il lusso delle donne è riportata da Ateneo nel XII libro dei Deiprosopbistae,* in un contesto in cui sono ricordati vari esempi di #yphé che si riferiscono prevalentemente a popolazioni indigene e a colonie greche del Mediterraneo occidentale del VI-V sec. a.C.? Fonte di Ateneo è, per essa, Filarco, lo storico tragico, criticato da Polibio,’ che fu un grande ammiratore del kosmos di Licurgo e dell'opera riformatrice di Cleomene III.‘ La testimonianza di Filarco è citata alla lettera per la parte relativa alla tryphé dei Sibariti che comincia (XuBaptiror, gnolv, tFoxefAavtec ele tpugiiv...) col ricordo di una legge secondo cui le : Athen. XII 521 B-C = Phylarch., FGH II A 81 F 45. 2 Athen. XII 517 D-523 E; 528 D-E. Cf. G. Nencı, Tryphé e colonizzazione, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche. Atti del Convegno di Cortona (24-30 maggio 1981; Pisa-Roma, 1983), p. 1028 ss. 3 Polyb. 11 56-65. BRUGNONE Antonietta, Le seggi suntuarie di Siracusa: PP XLVII 1992 5-24, | La loi syracusaine contre dj de la richesse est évoquée par Athénée 12, 521 B-C, qui cite Phylarque (= FGrHist 81 F 45); les sanctions prévues étaient uniquement de nature morale. Ce réglement présente des analogies avec une loi attnbuée à Zaleucos de Locres et citée par Diodore 12, 21. D'autre part, les objets dont le législateur syracusain interdisait l'usage se retrouvent dans les exemples de rovi mentionnés à plusieurs reprises par Athénée à propos de cités grecques et indigènes de la Grande Grèce, Il s'agit de produits importés des cités ioniennes d'Asie Mineure à la fin du ver et au tout début du ve s., qui constituaient, aux yeux de l'élite aristocratique au pouvoir, une menace pour l'équilibre social et politique. La deuxième loi sur fe luxe est celle qui concerne les funérailles. Elle est évoquée par Diodore 11, 38 et date comme la première de la période où les gamoroi régnérent à Syracuse, [12369 | 4 Su Filarco v. T.W. Arnica, Phylarchus and the Spartan Revolution (Berkeley and Los Angeles, 1961), in part. pp. 1-13; S. Mazzarino, I! pensiero storico classico, II 1 (Roma-Bari, 1966), pp. 125 ss., 177; G. Marasco, Filarco e la religione, in Vilas yépw, Misc. Manni (Roma, 1980), pp. 1389. 1402; P. PépEcH, Trois historiens méconnus: Théopompe, Duris, Phylarque

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loro donne dovevano essere invitate alle feste pubbliche un anno prima della data fissata, in modo da.poter disporre del tempo necessario per la preparazione delle vesti e degli altri ornamenti da esibire in tali occasioni. Seguono alcune considerazioni sulla ricerca di cibi sempre pit elaborati da parte dei Sibariti e sulla mancanza di una tassazione sui generi di lusso, sia nel campo dell’alimentazione, sia LE LEGGI SUNTUARIE DI SIRACUSA 7 deduxóros, ¿dv wh porevOncopévny: exeddero Sè xai Auépag ¿Etévos &veu tó yuvaıxovöpmv dxodouPodans adrft pdc Bepanarvlöoc. Alle donne siracusane, secondo questa legge, era vietato adornarsi con gioielli, indossare mantelli a fiori, vesti con bande di porpora, a meno che non confessassero di essere delle pubbliche etere. Analogamente agli uomini era vietato abbellirsi e indossare vesti eccessivamente elaborate e originali a meno in quello del vestiario. che non confessassero di essere adulteri o effeminati. Alle don- La testimonianza si conclude con l’immagine di Hera che vomita bile al centro dell’agora e fa sgorgare una fontana di ne libere era vietato inoltre uscire di casa dopo il tramonto del sole, a meno che non volessero commettere adulterio, e, anche di giorno, senza il permesso dei gineconomi e, ove ci fosse questo permesso, dovevano essere accompagnate da una sola sangue nel suo tempio. Il gesto di estrema arroganza che aveva provocato la collera della dea e aveva segnato l’inizio della rovina di Sibari era stato l'assassinio degli ambasciatori di Crotone i cui corpi, gettati fuori delle mura, erano stati abbandonati alle bestie feroci,’ La legge sibarita,* secondo quanto scrive Ateneo, era preceduta, nel testo di Filarco, dalla menzione di una legge siracusana di segno opposto: rapà Zupaxoslous vipos Fv tas uvaîxas ui xocpetoda: ypuadit pnd” aviivà qopeîv und tadritas Exe ropoupas txoócas mapupéc, tüv uñ tie abtiiv cuyxepht étaipæ elvar xowh, xai Gt GAAog fiv vépog tov divipa wh xaddwnilecbor und ¿odio neprépyen xofiota: xai Staddarttosani, tav pù dpodoyfi porxederv A xlvardog elvor, xal tiv ¿Acubépav pù éxxopeñeclar AAlov 3 Questo brano è una delle più significative digressioni dal racconto degli avvenimenti compresi tra il 272 ed il 219 a.C. che costituiscono il tema principale dell’opera. L'idea della #yphé e della bybris come cause della rovina dei popoli che aveva avuto già grande spazio nella storiografia del IV s,a.C. (cf. A. PASSERINI, La rpupí nella storiografia ellenistica, in «SIFC», n.s. XI, 1934, pp. 35-56; U. Cozzoti, La rpupñ mella interpretazione delle crisi politiche, in Tra Atene e Roma. Temi antichi e ideologie moderne, Roma, 1980, pp. 133-145; G. BONAMENTE, Criteri moralistici nella storiografia del IV secolo a.C., ibid., pp. 147-154) è una delle idee guida di questo storico che agli austeri costumi di Cleomene III (FGH II A 81 F 44) contrapponeva il lusso e l'arroganza dei Sibariti (F 45) e dei Colofonii (F 66) e alla virtù delle donne spartane la sfrenatezza di tante donne vanitose e superficiali (FF 21, 45, 70, Cf, U. CozzoLi, art. cit., p. 142 ss.). 6 A questa legge accenna anche Plutarco (sep. sap. conv, 2, 147 E). schiava. ; La testimonianza nel suo complesso appare dunque imperniata sul duplice contrasto Siracusa-Sibari, Sibari-Crotone. Questo contrasto si rivela di particolare interesse, sia in relazione alla formazione della tradizione confluita in Filarco, sia in relazione alla cronologia della legge siracusana di cui sembra fornire un primo terminus ante quem. ‘La tradizione del contrasto tra Crotone, modello di temperanza, e Sibari, diventata il simbolo della #yphé dei Greci d'Occidente, si sarebbe formata verosimilmente nell'ambiente pitagorico della Magna Grecia, in anni non lontani dalla guerra tra queste due città.” Il tentativo di inserire in questa tradizione Siracusa e di accostarla a Crotone nell’avversione per la tryphé dei Sibariti potrebbe invece risalire ad Antioco cui si deve la notizia dell’aiuto offerto a Miscello che era sul punto di fondare Crotone, da parte di Archia, l’ecista eraclide di Siracusa.* ? C. Taramo, Pitagora e la <pupí, in «RIFC», 115, 1987, pp. 385-404 e in part. 404, V. pure G. NencI, art. cit., p. 1028. 3 Antioch., FGH II B 555 F 10=Strab. VI 262. Cf. G. De Sanctis, Ricerche sulla storiografia siceliota (Palermo, 1958), p. 13 ss.; M.T. Manni PıRAINO, in «Kokalos», III, 1957, pp. 123-128; V. MERANTE, in «Klearchos», 29-32, 1966, pp. 105-119; M. Narıssı, in Magna Grecia. Il Mediterraneo, le metropoleis e la fondazione delle colonie (Milano, 1985), p. 200. Il sincronismo Crotone-Siracusa si trova ripetuto in Strab. VI 259; 269 su cui v. A. MELE,

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Passiamo ora al contenuto della legge. A differenza di quelle valide solo nelle cerimonie cultuali o funebri,? la legge siracusana mira a contrastare l’esibizione di vesti e gioielli di dell’abbigliamento femminile appare mediato dal desiderio di rendere omaggio alla memoria della defunta, * | Un'altra particolarità della legislazione siracusana è la mancanza di discriminazioni di sesso, sia in relazione al divieto di ostentazione dell’abbigliamento lussuoso," sia in relazione alla punizione minacciata ai trasgressori che sembra avere carattere esclusivamente morale.” particolare pregio, senza alcuna discriminazione di circostanze. Alla stessa esigenza rispondevano una legge di Massalia, la legge locrese, attribuita a Zaleuco, su cui ritorneremo," e le leggi dell’Atene soloniana che limitavano a tre le vesti che potevano essere concesse in dote o portate in pubblico, !2 | Ad analoghe restrizioni, imposte da tiranni o da nomoteti a Mitilene, Colofone ed Efeso, sembrano alludere alcuni frammenti di Saffo,!* Senofane!* e Polemone.d’Ilio. Tra le leggi che non attengono alla sfera religiosa o funebre è stata ricordata dalla Mills! anche quella attribuita a Niso, leggendario re di Megara che, alla morte della moglie, avrebbe imposto a tutte le donne della polis la veste che questa era solita indossare,' ma in essa il tentativo di controllo Crotone e la sua storia, in Atti del XXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1983; ed, 1984), pp. 17-21. Nel lungo excursus di Ateneo su città e popoli dediti alla sryphé la patria di Antioco è peraltro la sola colonia greca di cui si dice che aveva adottato una normativa antisuntuaria 9 Questo carattere morale della punizione potrebbe dipendere dall’atteggiamento moralistico del legislatore nei confronti | dell’ostentazione suntuaria. Si ignorano le implicazioni socio-economiche delle vesti lussuose e stravaganti che sono viste unicamente come strumenti di seduzione cui possono far ricorso entrambii sessi. Gli abiti a colori vivaci ed i gioielli vistosi, secondo una disposizione mentale ampiamente documentata anche dalle fonti antiche, sono simboli negativi della condizione femminile, ma . 18 C'è qualche analogia tra questo episodio e quello relativo a Periandro, il tiranno di Corinto che, invitate le donne della città ad una festa in onore di Hera, le spogliò delle vesti e degli ornamenti che furono bruciati per placare il fantasma della moglie defunta (Herod, V 92). w Per le altre norme sull’abbigliamento valide per i due sessi, v. H. Mus, art. cit., p. 258. > Su queste leggi v. H. Muts, Greek Clothing Regulations: Sacred and Profane, in «ZPE», 55, 1984, pp. 255-265; Pu. CULHAM, Again, what meaning lies in colour?, in «ZPE», 64, 1986, p. 235 ss. 10 Strab. IV 81, 1 Diod. XII 21; Suid,, s.v. Z&euxoc. 2 Plut. Sol. 20,6; 21,5. Sulla legge soloniana relativa alla dote v. L. 2 Secondo un'ipotesi della Mills (art. cit., p. 264), al timore della cattiva reputazione poteva associarsi la minaccia dell'esclusione dalle cerimonie cultuali o la perdita dei diritti civici. Per l'ipotesi di una equiparazione delle siracusane e delle locresi infedeli alle prostitute v. H. HERTER, Ii mondo delle cor. tigiane e delle prostitute, in Le donne in Grecia, a cura di G. Arrıconı (BariRoma, 1985), p. 367. Su onore e vergogna nella morale greca v. K.J. Dover, Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle (Oxford, 1974), pp. PicciriLta, in Scritti storico-epigrafici in. memoria di M. Zambelli (Macerata, 226-242. 1978), pp. 321-324. (Milano, 1989, rist. dell'ed, Firenze 1947), pp. 167-243 (in part. 187, 207 2 H. HERTER, art. cit., pp. 370-373. Resta controversa l'esistenza di norme che imponevano alle etere l’uso degli dvéwa. L'espressione vépog *Abima, tae beatpas Svbwae gopetv, tramandata dagli eruditi bizantini (Phot., s., 228), 270. Lex. 1 p. 220 NABER; Suid. s.v. tta:piiv dvivav) potrebbe alludere ad un co- (G. Nenci, in «ASNP», s. IH, VI, 1976, p. 727 s.). 5 Sappho fr. 98 Vorer, Cf. S. Mazzarino, Fra Oriente e Occidente . 4 Xenoph. fr, 3 Gentit-Prato. Cf. S. Mazzarino, op. cit., in part. pp. 186 ss..208, 228, 235 s. 5 Polem., FHG III, p. 147, 96. Cf. S. Mazzarino, op. cit., pp. 207 s., 210 s, stume più che ad una legge (H. Herrer, art. cit., p. 372, e n. 120 a p. 390), ma un'analoga imposizione è riportata dalla Suida tra i nomoi di Zaleuco (Suid. s.v. Z&Aevxoc), Un passo di Clemente Alessandrino (Paedag. II 10, 105,2) ci informa che nell’antica Sparta soltanto alle etere era consentito in- 1 H, Mars, art. cit,, p. 261 ss. dossare vesti a fiori e gioielli. Per quanto riguarda i gioielli sappiamo che le W Plut. qu. gr. 16, 295 A-B. etere più eleganti erano solite portarne dei più vistosi, ma è documentata pure

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hanno pure il. potere di rendere, oltre che intemperanti, effeminati gli uomini che li indossano,” E l’effeminatezza sembra sottintendere la perdita del valore militare, come è detto, ad esem- Il carattere aristocratico di questa magistratura & stato sottolineato del resto da Aristotele per il quale non può trattarpio, dallo stesso Ateneo a proposito del lusso delle vesti di Iberi e Massalioti. > proibire alle mogli dei poveri di uscire di casa, né di un’istituzione oligarchica perché le mogli degli oligarchi sono dedite al Il divieto di uscire ‘dope il tramonto del sole e, di giorno, 11 si né di un'istituzione democratica, perché non si potrebbe ‘lusso. senza il permesso dei gineconomi, & confrontabile con le norme che regolavano la libertà di movimento delle donne, attestate anche queste, come quelle sul vestiario, a partire dall’età arcai- La legge siracusana è riportata anche da Eustazio? tra le spiegazioni degli epiteti xpuoñ ed ivaîpa, quali, ad esempio, il compiacimento di Afrodite per le etere ypvowyewryot e la costruca. zione ad Atene del tempio di Afrodite Pandemos con i proventi La legge soloniana, già ricordata, che proibiva alle donne di uscire indossando più di tre bimatia, vietava ad esse anche i viaggi notturni, ad esclusione di quelli su carri preceduti-da ludegli olxfpara costruiti da Solone:* Zupaxovator dé, pact, mi. avyxwpoln ératpa elvar xowh xat ofte olxela ti xpuch "Appodlta Ti at Étape, xal cov divdpa Sé pac pi xadAcomilecBan, el pà dpoAoyotn porxedew % xivatdog elvar. &AÂG tosto pèv Zupaxovalwv La magistratura dei gineconomi & attestata dalle fonti letterarie ed epigrafiche solo a partire dal IV s. a.C.,2 tuttavia non appare inverosimile che la sua istituzione sia da attribuire ai legislatori arcaici che, come abbiamo ricordato, furono autori di altre norme inibitorie del lusso e dell’intemperanza delle donne.?? Botepov vépos Tv tae yuvalxas ph xoopetolar xpuo@ und’ &vOwo qopeîv pnd’ todas mopqupüc Éxobons mapupdg, el ph mi adréiv loc. Eustazio tralascia le restrizioni alla libertà di movimento delle donne libere. Per il resto la sua formulazione della legge non presenta differenze significative rispetto a quella di Ateneo, se si esclude l’espressione xat oltw olxefa ti xpvoii "Agpouna legge che ne imponeva la confisca (Hermog. rept otactwv 12, 16-20, p. 91 ‚Rage. Cf..H. Herrer, art. cit., p. 373 e n. 123 a p. 390; H. Mus, art. cit., p. 264). 2 Cf. G. NENCI, art. cit., p. 1025, 2 Athen. XII 523 C-D. Sulla connessione tra habrosyne e, mondo femminile y.. M. Lomsarno, Habrosyne e habra nel mondo greco arcaico, in Forme di contatto e processi di trasformazione nelle società antiche, cit., pp: 1077-1103 e in part. pp. 1085 ss., 1088, 1098 ss. Sul sospetto di codardia e sulla derisione che potevano accompagnare chi mostrasse un'aria effeminata v. K.J. Dover, in «Arethusa», 6, 1973 p. 71. 2 Sulla segregazione delle donne nell’Atene classica v. S.B. Pomeroy, Goddesses, Whores, Wives and Slaves (New York, 1975), pp. 90-94. Sulla maggiore libertà delle donne anziane v. J.N. Brenner, La donna anziana: libertà e indipendenza, in Le donnein Grecia, a cura di G. ArRIGONI, pp. 275-298. Sten Tí xat svatpa che presupporrebbe l’esistenza anche a Siracusa. di uno stretto rapporto tra prostituzione e culto di Afrodite, se non di una forma di prostituzione sacra, non altrimenti attestata. L’omissione di questa espressione potrebbe dipendere sia da Ateneo che, per la legge siracusana, riassumeva la sua fonte, sia dallo stesso Filarco. I legami cultuali della prostituzione erano infatti irrilevanti in relazione all’opposizione tra la sfrenatezza dei Sibariti e la sobrietà, forse solo auspicata, dei Siracusani che entrambi gli autori volevano sottolineare. La presenza a Siracusa di una forma di prostituzione sacra sembra trovare un contesto appropriato nei saldi rapporti di so- 2 Plut., Sol. 21,5. % Cf. c. WeuRLI, Les gynéconomes, in «Museum Helveticum», XIX, 1962,/pp. 33-38; M. BONAMENTE, Leggi suntuarie e loro motivazioni, in Tra Atene:e Roma, cit., p. 89 s.; U. CozzoLt, art. cit., p. 140s, # V. pure Plut., Sol. 21, 4-7, 22 Arist., Pol. IV 1300 a 4-8; VI 1322 b 38-1323 a 6. 2 Eust., in Ii, IV 1185, 40 ss. 39 Questa notizia è riportata anche da Ateneo (XIII 569 D) che cita come sue fonti Nicandro di Colofone-e Polemone.

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lidarieta e di scambio che la unirono alla madrepatria dove tale pratica è ampiamente documentata.?! Agli intensi scambi con la città dell’istmo si fa risalire del resto, per alcuni aspetti, anche lo sviluppo di un’analoga forma di ierodulia a Locri Epizefirii, la città della costa calabra con cui Siracusa mantenne a lungo stretti rapporti, scalo privilegiato te agraria che è caratterizzata sul piano sociale dall’asservimento degli indigeni, i cilliri, si è aperta, come quella della madrepatria a forme di sviluppo commerciale. La legge siracusana contro l’ostentazione delle vesti lussuose presenta molte analogie con una legge attribuita a Zaleuco di Locri. sulla rotta corinzia verso la Sicilia. ?2 Di questa legge Diodoro sottolinea il carattere morale a fronte del carattere pecuniario delle ammende previste, negli Proprio in riferimento all’istituzione locrese il Musti ha sostenuto che, se il fondamento storico della prostituzione sacra va ricercato nelle strutture economiche agrarie del mondo orientale, caratterizzate dalla presenza di forme di dipendenza, l’accenno agli stranieri che portano denaro, contenuto nel racconto erodoteo” sulla prostituzione babilonese, farebbe pensare che questa istituzione che si configura come una forma partico-. lare di asservimento, sia diventata uno dei modi in cui le strutture economiche agrarie dell' Asia si aprono a forme più mobili di economia. Con ciò si spiegherebbe l'affermazione di questa pratica in località che, come Corinto, pur avendo una struttura economica essenzialmente agraria, si sono aperte ad intense frequentazioni commerciali o che, come Locri, legata peraltro a Corinto da intensi scambi, hanno mantenuto una di quelle forme di asservimento delle popolazioni rurali che sono caratteristiche del mon- 13 stessi casi, da altri legislatori. Nella formulazione diodorea la legge locrese comprende anche le restrizioni alla libertà di movimento delle donne libere che, come abbiamo visto, erano state tralasciate da Eustazio: yuvarxt ¿Aeudépa pò acto &xoAoudeiv pus Bepamarvlöog, ¿dv wh pedón, undi éEtévar vuxtòs dx vhs módems el uh porgevaptvnv, pude reprrideador xpucía nde toda rapupacuévay, dav un éraípa fi, undè tov divópa popetv daxtóliov Úróxpucov unde iudtiov looprkñorov, dav ph étarpesntar % porxeöntar.? Diodoro aggiunge che il legislatore, con le vergognose eccezioni delle pene, aveva facilmente distolto i cittadini dal lusso dannoso e dalla sfrenatezza dei comportamenti: nessuno, infatti, voleva rendersi ridicolo, ammettendo la sua turpe sfrenatezza. L’obbligo, imposto alla donna libera, di farsi accompado dorico.” gnare da non più di una schiava, a meno che non fosse Siracusa ha una struttura economica che la rende adatta all'accoglimento di questa pratica: la sua economia essenzialmenubriaca, trova riscontro, oltre che nelle norme gia ricordate, sulla liberta di movimento delle donne libere, nelle disposizioni contro il consumo del vino, in generale? o da parte a Pind. fr. 122 SneLL; Strab. VII 378; XII 559; Alciphron. III 60; Plut., erot. 21, 767 F; de Herod. mal. 871 A; Schol, Pind. Ol. XIII 32: Athen. XIII 573 C-E. 2 D. Musti, Problemi della storia di Locri Epizefirii, in Atti del XVI Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 1976; ed. 1977), pp. 48, 50 s. » Herod. I 199, # D, Must, art. cit., pp. 65-71. Sulla prostituzione locrese v. pure M. Toreuu, I culti di Locri, in Atti del XVI Convegno di studi sulla Magna Grecia, pp. 147-184; In., Considerazioni sugli aspetti religiosi e cultuali, in Le Tavole di Locri, a cura di A. De Francıscıs (Napoli, 1979), pp. 91-111; Id., I culti, in Storia della Calabria antica, I, a cura di S. Serms (Roma-Reggio Calabria, 1987), pp. 399-607. 33 Diod., XII 21. Sul problema dell’autenticità delle leggi che Diodoro attribuisce a Zaleuco v. D. Must, art. cit., p. 72 ss. Sulle fonti di Diodoro per i capitoli sul locrese v. G. DE Sensi SESTITO, La storia italiota in Diodoro. Considerazioni sulle fonti per i libri VIT-XII, in «Critica storica», 1988, p. 415 ss. e ivi bibl. prec. Sulla codificazione delle leggi in Magna Grecia v. da ultimo G. PucLiese CARRATELLI, in Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico (Milano, 1987), pp. 99-102; G. Camassa, in Storia della Calabria antica, 1, pp. 615-656 e ivi bibl. prec. % Arist. Pol, II 1274 b 18 ss, (Pittaco); Rhet. II 1402 b 11 (Pittaco); Jambl., v. Pyth. 69, 188, 226 (Pitagora); Athen. X 429 B (Mileto); Diog. Laert. I 57 (Solone); I 76 (Pittaco).

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delle donne in particolare” che sono ascritte ai più antichi codici.” Una diversa formulazione della legge attribuita a Zaleuco è riportata dalla Suida.® In essa l’imposizione della veste bianca che sappiamo ampiamente diffusa nella legislazione sulle cerimonie sacre e funebri,‘ sostituisce il divieto alle Tutte queste norme trovano il contesto di riferimento più appropriato in quella serie di provvedimenti inibitori con cui le aristocrazie arcaiche in crisi cercarono di far fronte ad ogni possibile alterazione dell’ordine morale, economico e sociale. Il testo diodoreo stabilisce una connessione tra l’adulterio e l’uscir fuori della città di notte che suscita qualche perplessità, ma che potrebbe diventare più chiara alla luce di un’affermazione di Crisippo secondo cui le prostitute avrebbero osato entrare all’interno delle città solo dopo che uno straordinario rivolgimento aveva fatto cadere il divieto che, precedentemente, le aveva trattenute al di fuori delle mura cittadine.” Il divieto dell’iu&rov ioowiAñorov richiama il frammento timaico sulla diffusione dei mantelli milesii nella vicina Sibari,“ ” Heraclid., FHG II p. 215, IX (Aristide di Ceo); Athen. X 429 A (Massalia); X 440 E (Roma); X 441 A-B (Crotone). Cf. Aelian., v.ò. II 38. Ad Atene la partecipazione alle Antesterie, le feste in onore di Dioniso nel corso delle quali si svolgeva una gata dei bevitori di vino, era preclusa a tutte le donne, ad eccezione delle etere (Aristoph., Ach. 1085 ss.; Athen. X 437 E). Per l’esistenza nella più antica legislazione romana del divieto alle donne di bere vino v. M. Durry, in «REL», 33, 1955, pp. 108-113: G. ALmei 7eCL2EiT “Ram Piccaruca, in «SMSR», 35, 1964, pp. 202-223. » Allo stesso Zaleuco è attribuita una legge che stabiliva la condanna a morte per tutti coloro che avessero bevuto vino puro, senza prescrizione medica (Athen. X 429 A; Aelian,, 0,5. Il 37). # Chrysipp. III p. 196 von Arnim = Orig., contra Celsum IV 63 vol. Ip. 334, 15 Kö. Cf, H. Herren, art. cit., p. 372. « Tim., FGH Ill B 566 F 50 = Athen. XII 519 B: Ps. Arist., de mir, auscult. 96; Athen. XII 541 A. Sul mantello di Alkisthenes v. J. HEURGON, in Mél,’ Michalowski (Warszawa, 1966), pp. 445-450, Per il dibattito sulla presunta esistenza di rapporti privilegiati tra Sibari e Mileto v. M. Gras, in Magna Grecia. Lo sviluppo politico, sociale ed economico (Milano, 1987), pp. 213-216 con la bibl. a p. 301. Per l'ipotesi della produzione a Sibari di lane di tipo milesio e della connessione di questa produzione con la notizia di Filarco sull’esenzione da dazi dell'attività di importazione e lavorazione della porpora, v. G. De Sensi Sesrito, in Storia della Calabria antica, 1, p. 2413. 15 donne libere di indossare, fuori delle pareti domestiche, le vesti colorate che diventano prerogativa esclusiva delle non libere: mpotoboug én’ &yopäs tag yuvaixas, thy piv ehevOdpav Aevysluova pete olxelav marBloxyv lav Exoucav, ta Se ¿Alas dv &vOwots. Per quanto riguarda gli ornamenti e le vesti di cui la legge siracusana vieta l’uso, appare significativo che essi trovino riscontro tra i prodotti di lusso, citati nei racconti sulla tryphé, nella vita pubblica e privata, di popolazioni indigene e città coloniali del Mediterraneo occidentale che sono riportati nello stesso libro dei Deipnosophistae. Citando Timeo,* Ateneo ricorda i mantelli di lana milesia indossati dai Sibariti (fuérux Minoico éplov rerrompéva) e i mantelli color zafferano (xpoxwrot) che i loro cavalieri portavano sopra le corazze, le vesti di porpora (&Aoupytèec), la corona d'oro ed i calzari bianchi, indossati dall’arconte dei 4 Suid. s.v. Zé&devxog. Che si tratti di una legge e non di un'usanza appare evidente dal contesto che riporta i ndmoi di Zaleuco, IluBayóperos quibcopos xal voobérne (v. supra, n. 21). “ Per l’importanza delle vesti bianche nelle cerimonie di culto, v. F. SokoLowskI, Lois sacrées de l'Asie Mineure (Paris, 1955), nr. 11,2 (Pergamo); nr. 14, 9 (Pergamo); nr. 35,5 (Priene); nr. 69,8 (Stratonicea); In., Lois sacrées des cités grecques, Suppl, (Paris, 1962), nr. 59, 14 (Delo); In., Lois sacrées des cités grecques, Paris 1969, nr. 65, 16 (Andania); nr. 163, 12 (Cos). Per la stessa imposizione nelle cerimonie funebri, v. Ip., Lois sacrées etaeisn Se de l'Asie mineure, nr. 16,9 (Gambreion); In., Lois sacrées des cités grecques, (Paris, 1969), nr. 97 A, 2 s. (Ceos). Cf. H. Muıs, art. cit., p. 258 ss.; PH. CULHAM, art. cit., p. 236, e n. 6. # Sul motivo della #ryphé nell'opera di Timeo v. G. De Sensi Sestıto, in «Critica Storica», 1988, p. 405 ss. e ivi bibl. prec. « Athen., XII 519 B=Tm., FGH DI B E 50. Sul lusso dei Sibariti v. pure Herod., VI 127; Arist., Eth. Eud. 1216 a 16; Ps. Arist., de mir. auscult, 96; Diod., VIII 18-20; Aelian., v.h. IX 24; XII 24; Athen., 1 34 C; VI 273 B-C; XII 511 C; 518 D-F; 541 A-C.

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Crotoniati,% e ancora gli dvbwol yrdveg e le Kırpat roAuteActs dei Siriti.* Attingendo a Clearco, Ateneo connota la #yphé dei Tarantini nel vestiario con l’uso diffuso della xapugh Stapavñe che al tempo della sua fonte era considerata uno status symbol tipicamente femminile.” Iperoco“ è la fonte di Ateneo per il passo sugli ornamenti d’oro e sulle vesti a fiori dei Cumani.* Vengono ricordati inoltre, nello stesso contesto, senza precisare la fonte, le vesti di porpora ed i fermagli d’oro, portati dai giovani sibariti che non avevano ancora raggiunto l’età delPefebia,” le orodai &vîival degli Iapigi,* le otodat moho ed i xrróves nodijpes degli Iberi e dei Massalioti.?? c'è dunque in questo gruppo di racconti che sono databili approssimativamente tra il secondo quarto del VI ed i primissimi decenni del V s. a.C., una certa omogeneità degli oggetti simbolo di #yphé che è il prodotto della relativa uniformità del clima culturale, politico e sociale delle città magno-greche, rette da governi aristocratici, in una fase di vivace dinamismo % Athe XII n,, 523 A = Tim., FGH IM B 566 F 44, Cf. 4,11; Jam. y. Pytb. 56. x 4 ee XI 523 os. Il terminus ante quem ST, XX Jus Tim., FGH II B 566 F 51; Arist., fr. 584 BARDO, in-«PdP», XXXVI, 1981, pp. 193-218; G, De SENSI SESTITO, in Storia della Calabria antica, I, p. 244). 4 Athen., XII 522 D = Clearch., FGH II, p. 306,9. Sulla derivazione da Antioco delle notizie sulla #yphé tarentina, v. G. Nenct, in «ASPN», s. a VI, 1976, pp. 722-728; In., in «ASPN», s. III, XIX, 1989, pp. 893- a Per la datazione di Iperoco al IN s. a.C., v. U, Cozzour, Aristodem Malaco, in Miscellanea Greca e Romana, I (Roma, 1965), p. 6 s. n ° La Athen. XII 528 D-E = Hyperoch., FGH III B 576 F 1, Sul lusso dei Cumani v. pure Dion, Hal., VII 9,4; Plut., mul. virt, 26, 261 F-262 A (cf. U. Cozzoti, in Tra Atene e Roma, cit., p. 141, n. 40). 30 Athen., XII 518 E. Sulla possibilità di un’attribuzione di questa notizia a Timeo, v. U. Cozzo, art. cit., p. 142, n. 40. 5 Athen., XII 523 A. Cf. G. Nencı, in «ASPN», s. III, XIX, 1989, pp. 893-899, xz Athen,, XII 523 C-D. economico, ma attraversate da forti istanze competitive che ‘ minacciano di alterare gli equilibri esistenti. Appare inoltre rilevante per una più sicura datazione della legge e, nello stesso tempo, per una più chiara caratterizzazione del contesto economico e culturale, il fatto che i prodotti di lusso che abbiamo ricordato siano, in parte, prodotti importati. ? Si tratta di oggetti, provenienti, almeno nella fase iniziale, dalla Ionia d’Asia che alla fine dell’età arcaica risultano ampiamente diffusi nel mondo greco.” | Essi rimandano a quel processo di trasmissione alla madrepatria e al mondo coloniale dei raffinati prodotti artigianali ed insieme dei modelli di vita che erano distintivi delle aristocrazie ioniche, più aperte alle suggestioni culturali del mondo orientale. Questo processo che aveva avuto inizio con l’attività di scambio, subì una brusca accelerazione dopo la metà del VI. s. a.C. con la crescita delle presenze ioniche in Occidente, in seguito alla pressione esercitata dai Persiani sulle poleis greche dell’Asia Minore. Nella narrazione di Ateneo sembra riflettersi quindi quel quadro di diffusione in Magna Grecia del costume ionico che la documentazione archeologica contribuisce a delineare. . C'è pure in questa narrazione una coerente valutazione di questa notizia è verosimilmente la distruzione di Siris che dovrebbe essere di poco posteriore al 575 a.C. (cf. M. Lom- . 17 > Sul ruolo della Lidia e della Ionia nella diffusione di costumi aristocratici lussuosi v. C.M. Bowra, in «CQ», XXXV, 1941, p. 123; S. Mazzarino, op. cit., passim; C. TaLamo, in «PdP», XXVIII, 1973, p. 343 ss.; M. ToRELLI, in Storia e civiltà dei Greci, II (Milano, 1978), pp. 645 ss.; M. LomBARDO, art. cit., p. 1077 ss.; C. Ampoto, in «Opus», HI, 1984, p. 473 ss. - # Sull'adozione ad Atene dalla metà circa del VI s. fino alle guerre persiane del costume ionico, v. Herod., V 86 ss.; Thuc., I 6 (cf. A.W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, I, Oxford, 1945, pp. 101-106), Per le attestazioni archeologiche di questa moda, v. H. Payne, Archaic Marble Sculpture from the Acropolis (London, 1950), pp. 15-42; 55-63; G.M.A. RicnTER, Korai, Archaic Greek Maidens (London, 1968), p. 7 ss.; B. Sismonno Rocway, The Archaic Style in Greek Sculpture (Princeton, 1977), p. 90 ss.; M. TORELLI, in Storia e civiltà dei Greci, II, p. 675 ss. 5 Cf. TJ. DunsaBm, The Western Greeks (Oxford, 1948), pp. 62, 286299; M. TORELU, art. cit., pp. 706-714: G. Voza, in Storia della Sicilia, Il (Napoli, 1979), pp. 115 ss.; P. ORLANDINI, in Megale Hellas (Milano, 1983), pp. 355-403; G. Rizza- E. De Miro, in Sikanie (Milano, 1985), pp. 192-209.

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della tryphé che consente di risalire, attraverso la varietà delle fonti intermedie, alla tradizione storiografica da esse unitariamente presupposta. Questo dinamismo economico doveva essere percepito ‘come una minaccia alla stabilità politica e sociale da parte dei ga- | La tryphbé viene trasmessa dall’Oriente all’Occidente, dalla Persia, dove nasce, alla Lidia e da qui ai Greci. Sempre dalla Lidia viene trasmessa agli Etruschi e da questi alle popolazioni indigene dell’Occidente che contagiano i coloni greci. Questo specifico interesse per le popolazioni indigene non sarebbe riconducibile né agli ambienti pitagorici della Magna Grecia cui pure, dal conflitto Sibari-Crotone, non fu estraneo l’interesse per la tryphé, né ai moralisti del IV-III s. a.C. che furono le fonti di Ateneo, ma è confluito in essi da Ippi di Reggio e da SEeLg Antioco di Siracusa, % Si tratta quindi della stessa tradizione che l’esame del frammento di Filarco, con la sua duplice contrapposizione Siracusa-Sibari, Sibari-Crotone, lasciava intravedere. La legge siracusana, in quanto omogenea agli altri racconti nomiche” che potrebbero aver accelerato i processi di differenziazione all’interno della classe dominante, ma anche diminuito il precedente divario tra questa e settori del demos, dediti ad attività commerciali e artigianali. suntuaria. 5° Passiamo ora all'altra legge antisuntuaria dei Siracusani, quella relativa ai funerali, Diodoro, sotto l'anno 478 a.C., dopo aver accennato alla eunomia ed alla euporia che la vittoria di Himera aveva assicurato a tutti i Sicelioti riporta le disposizioni dettate da Gelone per la sua sepoltura: tiv Sì Lupaxoctuy tùs piv modutedctc dxpopas vip xatadeluxétwv xal tag elcodulas Samkva ele code vesulla tryphé nel mondo coloniale occidentale, sia rispetto al filone storiografico da cui deriva, sia rispetto ai consumi ostentativi che si propone di frenare, sembra riconducibile quindi allo stesso ambito cronologico di tali racconti. Appare estremamente difficile fissare, all’interno di questo arco di tempo relativamente ampio, una datazione meno approssimativa di questa legge. Solo ammettendo una precisa connessione cronologica tra l'adozione della normativa antisuntuaria e le attestazioni della moda ionica nella produzione figurativa siceliota si potrebbe fissare un ulteriore terminus post quem intorno al 530 a.C. Il periodo storico che precede la cacciata dei gemoroi da Siracusa fu caratterizzato verosimilmente da trasformazioni ecomoroi che con l'adozione delle leggi suntuarie avrebbero cercato di porre un freno all’acquisizione dei prodotti di lusso che di quel dinamismo non rappresentava l’aspetto più importante, ma il più vistoso, * Queste leggi potrebbero essere state mutuate da qualche città della Magna Grecia, come Locri, che, prima di Siracusa, aveva dovuto affrontare i problemi connessi con l’ostentazione Asvrövrag ylveador neprypnxdtov, eyyeypappéve dì dv tH vêue xol tev ruvrekGe Évraplov AueAnxétov, 5 Baoweds Pédeov Bovddkevog tiv tod Shou arovdhy Ev &xact Siapuldrcew, tov repli clic tapis vôpov &p’ dautod Beßarov Eciipnaey. Poiché i Siracusani avevano abolito con una legge i funerali sontuosi, annullato le spese che si era soliti sostenere per i morti, e registrato nella legge anche le tombe del tutto disador- ‘roeir # Sul significato delle norme antisuntuarie, v. S. MAZZARINO, op. cit., pp. 185-243: D. Musti, L'economia in Grecia (Roma-Bari, 1981), pp. 55 ss. » Per Pipotesi di un'introduzione a Siracusa della legislazione locrese, v. M. Guarpucct, in «ASAA», 27-29, 1949-51, pp. 105-107; Ead., in «Kokalos», X-XT, 1964-65, pp. 476-480, 488 (cf. Ead,, in «Arch. Class, », 38-40, 1986-1988, p. 20 ss.); C. Roesuck, Stasis in Sicily in the Seventh Century B.C., in ®iAlag x&pıv, Misc. Manni (Roma, 1980), p. 1925 s. Sulla cronologia di Zaleuco v. D. Musrı, art. cit., pp. 72-85; R. van COMPERNOLLE, in «L'antiquité Classique» L, 1981, pp. 758-769. Sull’ipotesi di una confusione in Diodoro (XIII 33-35) tra la figura del demagogo Diocle e quella dell'autore della legislazione arcaica di Siracusa, v. G. De Sanctis, in «SIFC», XI, 1903, pp. 433-445. 3 G, Nena, art. cit., p, 1027 ss. Cf, F. Pronrara, in «Athenaeum», LXIV, 1986, pp. 307-320. 5 C£, T.J. DUNBARIN, op. cit., pp. 62, 243 ss. Sulla legislazione suntuaria relativa ai funerali v. C. AmpoLo, I lusso funerario e la città arcaica, in «AION », 6, 1984, pp. 71-102, 8 Diod., XI 38,1-5,

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in tutte le cose conservare la considene, il re Gelone, volendo razione del demos, mantenne salda per se stesso la legge sul seppellimento. Nel seguito della narrazione si legge che l’ordine di Gelone di rispettare accuratamente la legge fu eseguito da Ierone, suo successore nella basileia. Il corpo del tiranno fu sepolto in un terreno della moglie, chiamato le Nove Torri dalla costruzione di straordinaria potenza che vi sorgeva. Tutto il popolo accompagnò il feretro fino al luogo della sepoltura, vi innalzò una tomba degna di menzione e onorò Gelone con onori eroici. In seguito i Cartaginesi, nel corso di una spedizione contro Siracusa distrussero il monumento® e Agatocle, per invidia, abbatté le torri. . Gli onori funebri tributati a Gelone non erano in contrasto con la legge della polis in quanto decisi dagli stessi Siracusani.“ Il testo diodoreo mostra chiaramente l’estraneità di questa legge all’azione politica del tiranno che, rispettando, almeno dove esistevano precise disposizioni legislative, la scelta di sobriee Non sappiamo se la capacità patrimoniale di Damareta dipendesse dalla sua condizione privilegiata o se fosse comune alle donne siracusane. Un altro passo diodoreo (XIX 3,1-2) sembra attestare la capacità ereditaria di un’altra siracusana, la vedova di Damas, che dopo aver ereditato il patrimonio del marito, diventò moglie di Agatocle. 21 tà dei Siracusani, dava un'ulteriore prova della sua straordinaria sensibilità politica. Il primo terminus ante quem per la legge sui funerali è dunque l’anno della presa del potere a Siracusa da parte del Dinomenide (485 a.C.).® Il rispetto della tradizione legislativa siracusana che aveva messo al bando i simboli più evidenti del privilegio, appare altres] in perfetta sintonia con l’ipotesi di una collocazione intermedia, tra aristocrazia e democrazia, della tirannide di Gelone. Il Dinomenide che, senza incontrare alcuna resistenza, aveva riportato a Siracusa i gamoroi in esilio a Casmene, in seguito alla rivolta del demos e dei cilliri, si sarebbe astenuto da ogni ritorsione nei confronti dei ribelli, convinto della necessità del consenso di tutte le forze sociali per il mantenimento del potere. Questo particolare ruolo della tirannide siracusana potrebbe costituire anche la chiave di lettura dell’assenza, già sottolineata dal Lepore,’ di qualsiasi accenno a stratificazioni sociali nel racconto diodoreo sull’eta di Gelone e Ierone. I termini usati da Diodoro per indicare, in questo periodo la cittadinanza siracusana sono Zupaxéatot, rolîrar,% SyAo¢, ” ônuos.”! Nell'ambito di una compagine civica apparentemente omogenea l’unico tipo di differenziazione che sembra mantenere la sua validità è quello connesso all'attività militare, 72 e Cf, Diod., XIV 63,3. se La legge contro il lusso dei funerali potrebbe essere rimasta in vigore per lungo tempo. Per tutto il V ed il IV s.a.C. le fonti danno notizia di funeper l'attività polirali sontuosi a Siracusa solo per coloro che si erano distinti. tica o militare a favore della città come Damareta (Diod., XIV 63,3), Diocle (Diod., XIII 35,1-2), Dionisio I (Philist., FGH 556 F 40; Diod., XV 74,5), i mercenari di Dionisio II (Diod., XVI 13,1), Timoleonte (Diod., XVI 90,1: XIX 6,4; Plut., Tim. 39,2-6). La diversità siracusana appare evidente dal confronto con Agrigento dove furono ricordati con ricchi monumenti funerari non solo i tiranni come Terone (Dion., XI 53,2; XIII 86,1-2), ma poeti famosi come Simonide (Call., Ait. III fr 64 Prexrrer), medici eccellenti come Acrone (Diog. Laert. VIII 65), persone comuni e perfino animali, in partico lare cavalli da corsa e uccellini allevati in casa (Diod. XIII 82,6; Plin. n.5. VII 155; Solin, 45,11. Cf. G. FioreNTINI, in Veder greco. Le necropoli di Agrigento, Roma, 1988, p. 41 ss.). 9 Per questa datazione v. T.J. DUNBABIN, op. cit., pp. 410 ss., 432 ss.; G. DE SANCTIS, op. cit., p. 114 ss. é G. Bruno SUNSERI, Aristocrazia e democrazia nella politica di Gelone, in Olías xkpw, Misc. Manni (Roma, 1980), pp. 293-308. Cf. F. SARTORI, in «Kokalos», XXVI-XXVII, 1980-81, p. 270 s.; D. Musni, in «Kokalos», XXX-XXXI, 1984-85, pp. 345-347. # E, Lepore, Classi e ordini in Magna Grecia, in Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique (Caen, 25-26 avril 1969; ed, Paris, 1970), pp. 43-62 e in part. p. 48 ss. &# Diod., XI 23,3; 26,5: 38,2. & Diod., XI 23,3; 25,5. # Diod., XI 26,6; 38,4. ñ Diod., XI 38,5. Cf. Polyaen. I 27,1; Aelian., v.5, XIII 3. ® Diod., XI 25,1.

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Solo dopo la morte di Ierone e la presa del potere da parte di Trasibulo, resosi responsabile dell’uccisione e dell'esilio di molti cittadini, i Siracusani xpootno&pevor zodg tynsopévous si volsero all'abbattimento della tirannide.” Gli fyepôves della sta- Abbiamo detto che il primo terminus ante ge sul lusso funerario & la presa del potere a tenet- Ippocrate (of mporotistar av Ev Lupaxodaats rpeyuárov), 71 avrebbero fatto leva sui contrasti sorti nell’ambito della stessa famiglia dei Dinomenidi,” ricevendo l’appoggio degli olxefoı avavioavres e dei loro alleati (oi ouatévres adráw), citati da Aristo- L'attribuzione a questa effimera esperienza democratica di una normativa antisuntuaria non sembra trovare alcuna persuasiva giustificazione. La legge sul lusso. funerario deve essere attribuita quindi tele in un passo sulle tirannidi distrutte per cause interne.” 1 funerali sontuosi che potevano accrescere il prestigio delle famiglie più importanti ed insieme spingere all'emulazione più larghi strati sociali rischiavano di introdurre elementi di come quella sul lusso delle vesti, al periodo in cui Siracusa fu governata dai gamoroi. Ma, mentre per la legge sul lusso delle vesti si può ipotizzare una datazione agli ultimissimi decenni del VI s., non abbiamo elementi validi per ancorare allo stesso àmbito cronologico la legge sui funerali che potrebbe anche collocarsi ad un livello cronologico più elevato. Solo il riesame della documentazione archeologica delle necropoli arcaiche di Siracusa potrebbe dare qualche nuovo contributo alla soluzione del problema. *! Scelte moderate potrebbero essersi imposte in altri moconflitto all’interno della comunità.” Certo Gelone aveva fatto una scelta ‘aristocratica’, sia riportando in patria i gamoroi, sia accogliendo a Siracusa i pacheis di Megara ed i loro omologhi di Euboia,” ma per il consolidamento del suo potere doveva apparire più utile la riduzione ad un livello medio, più vicino a quello di settori del demos, del tenore di vita di quelle oligarchie che erano comunque debitrici nei confronti del tiranno del ritorno in patria o della salvezza menti difficili del dominio dei gamoroi. Questa prima fase della storia siracusana non ha avuto necessariamente quel carattere di consta politica che è stato ipotizzato da molti storici moderdalla schiavitù. pubbliche per cui non esisteva una precisa normativa antisuntuaria, l’ostentazione del lusso da parte del tiranno alla ricerca, attraverso una politica di prestigio, di una sanzione internazionale del potere conquistato, e della sua corte, divenuta meta degli uomini di cultura più rappresentativi del tempo. » Diod., XI 67,6. x Diod., X 28,2. Cf, E. LEPORE, art. cit., p. 48. 73 Tim., FGH IN B 566 F 93 b. Cf. G. Bruno SUNSERI, Lotte intestine e dei Dinomenidi, in «Kokalos», XXXIII, 1987, pp. 52-62. politica matrimoniale quem di Gelone, ma un ulteriore terminus ante quem potrebbe essere la cacciata dei gamoroi dalla cittä.” Ad essa fece seguito un governo democratico che, come ricorda Aristotele,% si trovò presto in grandi difficoltà a causa del disordine e dell’anarchia. sis contro Trasibulo che ricordano la classe dirigente dell’età di Da questo presunto appiattimento del tenore di vita della classe più elevata doveva emergere, almeno nelle manifestazioni 23 BesLatIRA ni. Alla tesi della continuità del regime dei gamoroi, i discendenti dei primi coloni che avrebbero tenuto saldamente il potere per quasi due secoli, si oppone una ricostruzione più articolata e conflittuale della realtà politica e sociale di Siracusa arcaica che ipotizza alla metà del VII s., al tempo dell’esilio dei My- Per la datazione di questo avvenimento intorno al 492/1 a.C. v. G. Mappoti, I? VI e il V secolo a.C., in Storia della Sicilia (Napoli, 1979), p. 33 s. eo “a Pol. V 1302 b 32-34. % Arist. Pol, V 1312 b 11-15. quelle di altre città siceliote è stata attribuita dall’Orsi al più dg ha 7 Herod. VII 156. Cf. da ultimo D. Musti, in Lo stile severo in Sicilia Cf. TJ. Dunsamn, op. cit., p. 61). n Cf. C. Ampoto, in «AION», 6 1984, p. 95 ss. (Palermo, 1990), p. 11. st La maggiore sobrietà delle tombe siracusane del VI s.a.C. ri dei Siracusani (P. Orsi, in «NSA», 1892, p. 450; «NSA», 1895, p. 114 s e D, AsHERI, in Storia della Sicilia, 1 (Napoli, 1979), p. 120 s.

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letidai, la sostituzione del governo aristocratico con una oligarchia moderata.® La legge sul lusso funerario potrebbe essere una risposta alle esigenze di tutela dei diritti acquisiti di questa oligarchia moderata che, esaurita con la fondazione di Camarina, all’inizio del VI s., la fase espansionistica, non riesce pit a dare soluzioni esterne alle tensioni che potevano ricrearsi al suo interno e nei rapporti con gli esclusi dalla proprieta della terra. Potrebbe trovar posto in questo periodo anche qualche tentativo di instaurazione della tirannide. Un indizio, seppure assai labile, della conflittualità presente nella società siracusana del VI s. ci è fornito dal frammento diodoreoTM sulla punizione inflitta ad Agatocle, colpevole, secondo il giudizio dei gamoroi, di aver utilizzato una parte del materiale destinato all’Athenaion arcaico, per costruirsi una dimora lussuosa. Il ruolo di epistates alla costruzione del tempio del siracusano ricorda quello di Falaride e Terone che, incaricati rispettivamente della costruzione dei templi di Zeus Polieus e di Atena ad Agrigento, sfruttarono le grandi risorse pubbliche di cui potevano disporre per la conquista del potere. %. ANTONIETTA BRUGNONE 85 S. CALDERONE, in Insediamenti coloniali greci in Sicilia nell'VIII e VII sec. a.C., Atti della 2% Riunione scientifica della Scuola di perfezionamento in archeologia classica dell'Università di Catania, «CASA», 17, 1978, pp. 11-20, in part, p. 18 ss.; C. ROEBUCK, art. cit,, pp. 1923-1927. Cf. D. Must, in «Kokalos», 1984-85, p. 342 s. # Diod., VIII 11. 83 L'Atbenaion arcaico dell’isola di Ortigia è stato datato dall'Orsi (in «MAL», XXV, 1919, cc. 734-738) al VI sec. avanzato. Una datazione all’inizio del VI sec. a.C. è stata proposta dal DUNBABIN (op. cit., pp. 58, 60 ss.). % Cf, TJ. DUNBABIN, op. cit., pp. 58, 315, 413; M. GUARDUCCI, in Saggi in onore di G. De Angelis d'Ossat, «Quaderni dell'Istituto di Storia dell’ Architettura», n.s., fasc, 1-10, 1983-87, pp. 43-45.